1. Fermi restando gli effetti derivanti da inadempimento del contratto disciplinante i rapporti fra il concessionario della rete e il gestore del centro servizi o il fornitore di informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme della presente legge possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal Ministero delle comunicazioni, il comportamento illegittimo
b) sospensione dell'accesso alla rete del concessionario, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;
c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più gravi.
2. Il concessionario della rete è tenuto a dare tempestiva applicazione alle sanzioni predette.