Art. 21.
(Sanzioni).

      1. Fermi restando gli effetti derivanti da inadempimento del contratto disciplinante i rapporti fra il concessionario della rete e il gestore del centro servizi o il fornitore di informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme della presente legge possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

          a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal Ministero delle comunicazioni, il comportamento illegittimo

 

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rilevato su un servizio e a non ripeterlo su altro servizio;

          b) sospensione dell'accesso alla rete del concessionario, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;

          c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più gravi.

      2. Il concessionario della rete è tenuto a dare tempestiva applicazione alle sanzioni predette.